Formazione

Formazione - DB Studio

La formazione antincendio, oltre ad essere un obbligo richiesto dal DLgs 81/08, è una opportunità che le aziende hanno per evitare/contenere i danni provocati da un eventuale incendio.

Dopo aver effettuato la valutazione del livello di rischio incendio, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore designato il corso di formazione o aggiornamento che prevede i seguenti contenuti:

LIVELLO 1

RISCHIO BASSO

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme


LIVELLO 2

RISCHIO MEDIO

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto


LIVELLO 3

RISCHIO ELEVATO

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ;

j) alberghi con oltre 200 posti letto;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano


AGGIORNAMENTO

Previsto con cadenza quinquennale