Formazione
La formazione antincendio, oltre ad essere un obbligo richiesto dal DLgs 81/08, è una opportunità che le aziende hanno per evitare/contenere i danni provocati da un eventuale incendio.
Dopo aver effettuato la valutazione del livello di rischio incendio, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore designato il corso di formazione o aggiornamento che prevede i seguenti contenuti:
LIVELLO 1
RISCHIO BASSO
ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme
LIVELLO 2
RISCHIO MEDIO
ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto
LIVELLO 3
RISCHIO ELEVATO
ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano
AGGIORNAMENTO
Previsto con cadenza quinquennale

